Inizia il cammino quaresimale

Come la settimana ha il suo inizio e il suo punto culminante nella celebrazione della domenica, contrassegnata dalla caratteristica pasquale, così il culmine di tutto l’anno liturgico rifulge nella celebrazione del sacro Triduo pasquale della Passione e Risurrezione del Signore, preparata nella Quaresima ed estesa gioiosamente per tutto il ciclo dei seguenti cinquanta giorni.

In Quaresima non sono ammessi i fiori sull’altare e il suono degli strumenti è permesso soltanto per sostenere i canti, nel rispetto dell’indole penitenziale di questo tempo. Ugualmente si omette l’Alleluia in tutte le celebrazioni dall’inizio della Quaresima fino alla Veglia pasquale, anche nelle solennità e nelle feste. La quarta domenica di Quaresima (Laetare) e nelle solennità e feste è ammesso il suono degli strumenti e l’altare può essere ornato con fiori. E in questa domenica possono adoperarsi le vesti sacre di colore rosaceo. L’uso di coprire le croci e le immagini nella chiesa dalla quinta domenica di Quaresima può essere conservato secondo il giudizio della Conferenza episcopale. Le croci rimangono coperte fino al termine della celebrazione della Passione del Signore il Venerdì santo; le immagini fino all’inizio della Veglia pasquale.

Il mercoledì avanti la prima domenica di Quaresima i fedeli, ricevendo le ceneri, entrano nel tempo destinato alla purificazione dell’anima. Con questo rito penitenziale sorto dalla tradizione biblica e conservato nella consuetudine ecclesiale fino ai nostri giorni, viene indicata la condizione dell’uomo peccatore, che confessa esternamente la sua colpa davanti a Dio ed esprime così la volontà di una conversione interiore, nella speranza che il Signore sia misericordioso verso di lui. Attraverso questo stesso segni inizia il cammino di conversione, che raggiungerà la sua meta nella celebrazione del sacramento della Penitenza nei giorni prima della Pasqua.

Il Mercoledì delle ceneri è giorno obbligatorio di penitenza in tutta la Chiesa, con l’osservanza dell’astinenza e del digiuno.

1) La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate.

2) La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.

3) Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il Mercoledì delle ceneri e il Venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale.

4) L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità. In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.

5) Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.

6) Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente al propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa.

 

Lettera circolare della CCDDS Paschalis sollemnitatis

Nota pastorale della CEI Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza

 

Proposte per animatori pastorali e fedeli

Sussidio Quaresima-Pasqua 2018

Direttorio su pietà popolare e liturgia (dal n. 124)

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